[L’ANALISI] Mia cara Provincia…ti cancello. Giuseppe Verde (Università di Palermo): «Dove sta il vero risparmio?»

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In tanti ci hanno provato, nessuno ci era ancora riuscito, ma è bastata una riunione della Giunta regionale per attuare, dopo 67 anni, un articolo dello Statuto della Regione siciliana. Stiamo parlando dell’art. 15 che recita così: “Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici, che ne derivano, sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”. Il disegno di legge di costituzione dei liberi consorzi comunali in conformità del suddetto art. 15, approvato dalla Giunta regionale il 4 marzo e presentato nel pomeriggio del 5 marzo alla Commissione affari istituzionali, se dovesse avere l’approvazione del Parlamento siciliano, porterebbe alla cancellazione delle nove province regionali e alla costituzione dei liberi consorzi di comuni, che dovranno avere almeno 150 mila abitanti e territori contigui. I territori comunali di Palermo, Catania e Messina saranno dichiarati metropolitani. Organi dei consorzi saranno il presidente, la giunta e il consiglio consortile, composto da tutti i sindaci in carica dei Comuni che costituiscono il consorzio comunale. Il presidente e la giunta restano in carica 30 mesi.

Una seduta del consiglio provinciale di Trapani.
Una seduta del consiglio provinciale di Trapani.

Nella riforma rientrerà anche la Provincia Regionale di Trapani. «La Regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali – spiega Maria Immordino, professore ordinario di diritto amministrativo all’Università degli Studi di Palermo – ecco perché con una semplice legge regionale è possibile quello che nelle Regioni ordinarie dovrebbe avvenire attraverso una legge di rango costituzionale». Lo Statuto della Regione siciliana già alla data della sua approvazione, nel 1946, “prevedeva l’istituzione dei liberi consorzi di Comuni, enti territoriali di secondo livello cui dovrebbero essere demandate, oltre che le funzioni oggi svolte dalle Province, anche quelle funzioni amministrative ancora svolte dalla Regione e che non possono essere trasferite ai Comuni qualora gli stessi non risultino avere un ambito territoriale, o un apparato organizzativo, adeguato al loro svolgimento”. In realtà, precisa Immordino, «l’idea dei liberi consorzi comunali è stata perseguita nelle varie legislature succedutesi nel tempo, infatti già negli anni cinquanta-sessanta si cercò di raggiungere questo obiettivo e nel 1975, con l’istituzione di una Commissione di 15 esperti per il riordinamento dell’amministrazione regionale e dell’ordinamento degli enti locali, si pervenne ad un disegno organico per la sostituzione delle province con i liberi consorzi comunali. Tuttavia, tali enti non vennero istituiti e nel 1986 vennero create le attuali province regionali». A giudizio della docente, «il ddl presentato dal presidente Crocetta, nonostante presenti alcune criticità di non poco conto, può comunque portare alla creazione di quel consorzio previsto dagli estensori dello Statuto, con un conseguente notevole risparmio delle spese dell’apparato politico».

provincia

«Mi auguro che l’Assemblea regionale siciliana faccia uno sforzo di studio per trattare l’argomento con la ponderatezza e l’accortezza che questo argomento richiede». È abbastanza scettico e poco entusiasta del disegno di legge sui liberi consorzi comunali Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università degli studi di Palermo. Sono molti i punti che secondo Verde dovrebbero essere chiariti e meglio affrontati. «Fare riferimento all’elemento dei 150 mila cittadini – sottolinea Verde – per l’individuazione di questi consorzi di Comuni è un elemento variabile, nel senso che la popolazione siciliana sarà caratterizzata da una diminuzione pari al 2%, quindi se la popolazione raggiunge i 148 mila abitanti che facciamo? Chiudiamo, accorpiamo o chiediamo ad altri Comuni di entrare nel consorzio?». Non solo. «Nel disegno di legge – prosegue Verde – non si parla di trasferimento di funzioni, qui spetta alla Regione trasferire sue competenze ai Comuni o a questi enti locali che sostituiranno le Province, ma la sussidiarietà deve essere il meccanismo per la valorizzazione delle autonomie, non l’accentramento regionale». Anche le norme transitorie non convincono Verde: «Si parla di decreti del presidente della Regione che individueranno i procedimenti di accorpamento, ma queste sono aspetti coperti da riserva di legge, dunque non possono essere affidati a provvedimenti amministrativi strutturati in questo modo». Altro punto dolente, la disponibilità finanziaria. «Se questi liberi consorzi di Comuni – si chiede Verde – avranno secondo quanto stabilisce l’art. 2 le stesse risorse finanziarie oggi destinate alle province regionali, dove sta il risparmio?».

Marilisa Della Monica per Sir

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